ATTO CONVENZIONALE PER L’ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LO STUDIO DELL’ETA’ RIVOLUZIONARIA E NAPOLEONICA IN ITALIA

TRA

L’Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gianluca G. Vago, nato a Bovisio Masciago il 25 novembre 1960, tale nominato con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 3 novembre 2012 prot. n. 371 del 03/11/2012 a tanto autorizzato ai sensi del vigente Statuto dell’Università e in forza di delibera del Senato Accademico in data 18 settembre 2018;

E

L’Università degli studi della Basilicatarappresentata dalla Rettrice pro-tempore Prof.ssa Aurelia Sole, nata a Cosenza il dì 11 febbraio 1957, tale nominata con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 30 settembre 2014 prot. 755, a tanto autorizzata ai sensi del vigente Statuto dell’Università e in forza di delibera del Senato Accademico in data 30 luglio 2018 e del Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2018.

Le parti innanzi costituite convengono di sottoscrivere quanto segue:

ARTICOLO 1

(Costituzione e denominazione)

L’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi della Basilicata, come innanzi rappresentate e costituite, con la presente scrittura privata, costituiscono il

Centro Interuniversitario per lo studio dell’età rivoluzionaria e napoleonica in Italia

I Dipartimenti degli Atenei costituenti che svolgono le attività di cui al successivo art. 2, sono, rispettivamente:

– il Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano allaVia Festa del Perdono 7, Milano;

il Dipartimento di Scienze umane dell’Università degli Studi della Basilicata allaVia Nazario Sauro 85, Potenza.

All’interno di ogni Dipartimento operano, nell’interesse del Centro, apposite Unità di ricerca. Altre Unità possono essere costituite secondo le modalità specificate nel successivo art. 12 del presente atto convenzionale.

ARTICOLO 2

 (Scopo del Centro)

Il Centro si propone di:

  1. a) promuovere e svolgere attività di ricerca scientifica nel campo storico ed in particolare sulla stagione napoleonica, considerata come momento fondamentale per l’ammodernamento del Paese e lo sviluppo di un sentimento unitario. L’attività di ricerca del Centro si rivolge a problemi di interesse storico che permettano il progresso della conoscenza del passato del nostro paese e consentano una adeguata valutazione della formazione di un’identità nazionale. Attenzione è data altresì allo studio di problemi di natura politica, culturale, sociale e istituzionale;
  2. b) organizzare corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento e convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi ai problemi di cui al punto a) del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l’Amministrazione universitaria;
  3. c) promuovere il dibattito scientifico, curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, riviste, indici bibliografici, e offrire adeguato supporto alla didattica in materia;
  4. d) favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari, anche se non aderenti al Centro Interuniversitario; con organismi di ricerca nazionali e internazionali e con unità operative di ricerca costituite presso strutture di ricerca di enti pubblici e privati italiani e stranieri;
  5. e) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare;
  6. f) creare ed incrementare le relazioni storiografiche tra Milano e Napoli, capitali dei Regni napoleonici in Italia, in modo da poter avviare un’analisi comparata sugli elementi accumunanti e su quelli distintivi da estendersi poi anche alle altre realtà della penisola che vennero annesse direttamente all’Impero;
  7. g) mettere a disposizione degli studiosi in ambiente open accessdocumenti e immagini relative all’età napoleonica in Italia debitamente “scansionate;
  8. h) incrementare in ogni sua forma lo sviluppo della ricerca sulla storia comparata;
  9. i) collaborare in attività di ricerca e sviluppo con enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni e/o mediante iniziative di divulgazione scientifica, simposi, scuole;
  10. l) istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore.

ARTICOLO 3

 (Sede Amministrativa)

In prima applicazione, la sede amministrativa del Centro è l’Università degli Studi di Milano.

Successivamente il Centro, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, può stabilire una diversa sede amministrativa che coincida con l’Ateneo sede del Dipartimento a cui appartiene il Direttore Scientifico.

ARTICOLO 4

 (Personale aderente al Centro)

Al Centro possono aderire i docenti e i ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro stesso, su domanda inoltrata al Direttore Scientifico, e da questi trasmessa al Consiglio Scientifico che ne delibera l’accettazione. L’eventuale collaborazione con il Centro da parte di personale con competenze tecnico-scientifiche e/o amministrative, necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta con il consenso degli interessati e d’intesa con il Direttore di Dipartimento, sentiti i rispettivi Consigli di Dipartimento.

Potranno infine collaborare alle attività del Centro borsisti di ricerca o assegnisti delle Università convenzionate o di enti italiani e stranieri nonché di associazioni di ricerca pubblici o privati.

ARTICOLO 5

 (Organi del Centro)

Organi del Centro sono:

  1. a) Il Consiglio Scientifico
  2. b) Il Direttore Scientifico 

ARTICOLO 6

 (Il Consiglio Scientifico)

Il Consiglio Scientifico è composto da:

– 1 o più rappresentanti per ciascuna Università, designati dai rispettivi Consigli delle strutture di riferimento, tra i professori ordinari, gli associati e i ricercatori aderenti al Centro;

– Il Direttore di ciascuna struttura interessata, ovvero un suo delegato, scelto tra il personale docente afferente al Centro.

Il Consiglio Scientifico è nominato con Decreto del Rettore dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro, resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Il Consiglio così costituito, designa il Direttore tra i professori ordinari e associati, facenti parte del Consiglio stesso, quali membri con voto deliberante.

Il Consiglio può cooptare, quali membri con voto consultivo, personalità scientifiche ed esperti e i rappresentanti di organismi pubblici o privati che collaborano con l’attività del Centro. Il numero dei membri consultivi non può essere superiore ad un terzo dei membri del Consiglio con voto deliberativo.

Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:

  1. a) individua le linee dell’attività scientifica del Centro, ne definisce la traduzione in appositi programmi di ricerca e delibera per quanto di competenza il piano finanziario annuale delle attività del Centro, riferendone all’Assemblea degli aderenti al Centro e seguendone le eventuali direttive;
  2. b) approva, entro due mesi dalla scadenza dell’esercizio, il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore, sulla base della documentazione relativa all’attività scientifica delle Unità di ricerca; approva inoltre il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa, predisposto dal Direttore;
  3. c) delibera, per quanto di competenza, sulle questioni riguardanti l’amministrazione dei fondi del Centro;
  4. d) delibera, per quanto di competenza, sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
  5. e) formula richieste di finanziamento e dispone, per quanto di competenza, sulla utilizzazione delle attrezzature in dotazione al Centro;
  6. f) vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;
  7. g) indice, alla scadenza del mandato, una conferenza scientifica sull’attività del Centro;
  8. h) delibera su altri argomenti, sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un terzo dei suoi componenti;
  9. i) delibera in merito alla costituzione di nuove unità di ricerca, previa approvazione della proposta da parte delle Università convenzionate;

Il Consiglio Scientifico è convocato per l’approvazione del piano di spesa e di rendiconto consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo dei suoi componenti e comunque almeno 1 volta all’anno. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 7 giorni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.

Le relative deliberazione sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del Direttore.

ARTICOLO 7

(Il Direttore del Centro)

Il Direttore è nominato dal Rettore dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro, su designazione del Consiglio Scientifico.

Il Direttore dura in carica un triennio e può essere rieletto nel triennio immediatamente successivo ma, in ogni caso, non più di due volte consecutive.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

  1. a) rappresenta il Centro nel limiti delle norme vigenti;
  2. b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
  3. c) coordina e sovrintende l’attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
  4. d) propone al Consiglio Scientifico, prima dell’inizio dell’esercizio, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;
  5. e) predispone, al termine dell’esercizio, il rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell’anno trascorso;
  6. f) promuove, d’intesa con il Consiglio Scientifico, periodici seminari sugli obiettivi del Centro e rassegne sullo stato dell’attività scientifica di esso per tutto il personale del Centro stesso;
  7. g) informa annualmente le Università aderenti per quanto concerne sia l’attività svolta sia i programmi di sviluppo futuri.

ARTICOLO 8

(Assegnazione di personale)

Il personale che svolge attività di ricerca presso il Centro potrà essere integrato, su delibera del Consiglio Scientifico, mediante:

– utilizzazione dei borsisti assegnati o distaccati dalle Università convenzionate o dal CNR o da altri enti italiani o stranieri;

– collaborazione di borsisti e ricercatori di altri enti o associazioni di ricerca pubblici e privati;

– collaborazione del personale di ricerca degli Enti presso i quali siano eventualmente collocate le Unità del Centro.

Qualora il Centro si avvalga dell’opera di personale, borsisti o ricercatori esterni alle Università convenzionate, è fatto obbligo al Direttore di far contrarre idonee polizze assicurative per infortunio e RC.

ARTICOLO 9

(Finanziamenti e Amministrazione)

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

– dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

– da eventuali contributi straordinari delle Università aderenti;

– da altri Ministeri;

– dal C.N.R.;

– da altri Enti Pubblici di Ricerca; da altri Enti Pubblici o Privati o Fondazioni o Associazioni, nazionali, estere, internazionali;

– da organismi e Istituti internazionali;

– da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;

– da Associazioni;

– da altri soggetti privati.

I fondi assegnati in maniera indivisa al Centro affluiscono all’Università dove questo ha sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro stesso.

I finanziamenti, su proposta o con il consenso del Consiglio Scientifico del Centro, possono essere versati alle Unità di Ricerca di cui il Centro si compone e gestiti direttamente dalle stesse, per il tramite delle Università di appartenenza.

La gestione amministrativa e contabile del Centro è effettuata secondo le disposizioni del Regolamento di Amministrazione finanziaria e contabile vigente presso l’Università sede amministrativa del Centro.

ARTICOLO 10

(Modifiche)

Ogni modifica al presente atto può essere apportata d’intesa tra le Università convenzionate, su proposta del Direttore Scientifico, sentito il Consiglio Scientifico, o dei 2/3 degli aderenti al Centro, riuniti in assemblea.

ARTICOLO 11

(Durata e recesso)

Il Centro ha la durata di 3 anni; tale durata è prorogabile, per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti approvato dal competenti organi.

E’ ammesso il diritto di recesso di ciascuna Università previa disdettacomunicazione scritta da inviare almeno 3 mesi prima della fine dell’esercizio finanziario, tramite raccomandata AR indirizzata al Direttore del Centro.

ARTICOLO 12

(Adesioni ulteriori)

Sono associati al Centro le Università e/o le persone fisiche provenienti dal mondo accademico – singoli docenti – che entrano a far parte del Centro in sede di costituzione o che vi entrano a far parte successivamente, dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio Scientifico tramite il Direttore del Centro.

Tali nuove ammissioni, se comportanti la costituzione di nuove Unità di Ricerca, saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Scientifico e delle Università convenzionate, e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi, alla presente convenzione.

ARTICOLO 13

(Norme transitorie)

In prima applicazione aderiscono al Centro, oltre le Università proponenti, i docenti ed i ricercatori ad esse afferenti, e di seguito elencati:

per l’Università degli Studi di Milano:

Prof. Antonino De Francesco

Prof. Vittorio Criscuolo

Prof. Stefano Levati

Prof. Marco Soresina

per l’Università degli Studi della Basilicata

Prof. Antonio Lerra

Prof. Maurizio Martirano

Prof.ssa Carla Pisani

Prof.ssa Mariadelaide Cuozzo

Prof.ssa Michelina D’Alessio

Prof. Donato Verrastro

In prima applicazione il Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario per lo studio dell’età rivoluzionaria e napoleonica in Italiaè costituito come segue:

– Prof. Antonino De Francesco

– Prof Vittorio Criscuolo

– Prof. Stefano Levati

– Prof. Antonio Lerra

– Prof. Donato Verrastro

ARTICOLO 14

(Norme finali e rinvio)

La presente scrittura privata è soggetto all’imposta di bollo sin dall’origine secondo il D.P.R. n. 642/1972 (Tariffa, parte I, all. A, art. 3); è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86.

Per tutto quanto non sia qui previsto, trovano applicazione gli artt. 14 e ss. c.c., in materia di associazioni.